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R.D. 23/05/1924 n. 827
Art. 469. Per le vincite pagate dai ricevitori coi fondi della riscossione, l'intendenza di finanza sede di ciascun compartimento, eseguite le verificazioni prescritte dai regolamenti e dalle disposizioni in vigore spedisce ogni quadrimestre un ordine collettivo di pagamento sulla sezione di tesoreria della sede predetta commutabile in quietanza a favore del magazziniere-contabile del compartimento in conto del debito di questo per eseguite somministrazioni di registrivalore ai dipendenti ricevitori del lotto e trasmette l'ordine medesimo alla delegazione del tesoro, inviando contemporaneamente i biglietti vincenti alla direzione generale del tesoro, al quale ne cura a suo tempo l'unione al conto giudiziale di rendersi dall'istituto incaricato del servizio della tesoreria provinciale. La delegazione del tesoro invia alla sezione di tesoreria l'ordine collettivo e cura che ne sia riportato l'ammontare in uscita e che venga contemporaneamente emessi la corrispondente quietanza. Capo XI Dello smarrimento o distruzione dei titoli di spesa.
Art. 470. Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso da una amministrazione centrale o di un ordine di pagamento emesso da una dele- gazione del tesoro o di un ordine dell'intendenza riguardante il servizio del lotto, ne deve essere informata la direzione generale del tesoro, che far eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo smarrito. A tal uopo potrò essa richiedere quelle prove che reputa necessarie e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed in altri giornali.
Art. 471. Riuscite infruttuose le indagini, e, nel caso fosse stata eseguita la pubblicazione, scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la direzione generale del tesoro autorizza, con apposito decreto, la spedizione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto, e trasmette il decreto a chi spetta rilasciare il duplicato anzidetto. Il nuovo titolo viene spedito colle stesse formalità del primo, contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato, e viene corredato del decreto suaccennato. Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve essere inviato alla direzione generale del tesoro che ne procura l'annullamento. Del fatto denunciato e della spedizione del nuovo titolo, è fatta menzione sulla matrice del primo quando esista, ed in tutti i registri ove questo fu allibrato.
Art. 472. In caso di smarrimento, furto o distruzione di un assegno, il prenditore o il giratario ne avverte immediatamente per iscritto lo stabilimento su cui l'assegno è tratto. Questo ne sospende il pagamento, se non ancora effettuato. Ove il prenditore o il giratario denunci lo smarrimento, il furto o la distruzione all'amministrazione o al funzionario delegato che ha emesso l'assegno, vie- ne immediatamente ordinato allo stabilimento di sospendere il pagamento, se non ancora effettuato. Nell'uno e nell'altro caso la sospensione cessase, al termine di cinque giorni dalla denuncia, il prenditore o giratario non abbia dimostrato allo stabilimento di avere iniziato la procedura di cui agli artt. 329 e seguenti del Cod. di commercio. Compiuta tale procedura l'amministrazione od il funzionario delegato che emise l'assegno dichiarato inefficace, ritira dallo stabilimento il tallone relativo all'assegno stesso e ne emette nei modi prescritti altro conforme, annotandovi che viene rilasciato in luogo di quello smarrito. Prende inoltre nota sulla matrice di quest'ultimo del nuovo assegno emesso ed esegue le occorrenti allibrazioni nei registri. In caso di smarrimento di un assegno girato ad un agente della riscossione, si applicano per analogia le disposizioni di cui al successivo articolo 473.
Art. 473. I titoli di spesa pagati, smarriti dalle tesorerie prima di produrli in contabilità, possono su autorizzazione della direzione generale del tesoro, essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale da parte delle tesorerie stesse si assuma l'obbligo di tenere indenne l'erario da qualunque danno potesse derivargli in dipendenza dell'avvenuto smarrimento. Tale dichiarazione deve contenere le precise caratteristiche del titolo con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, da parte, secondo i casi, del controllore capo o del capo della delegazione del tesoro. I titoli di spesa pagati, e smarriti da altri contabili prima di produrli in versamento non possono, agli effetti del rimborso, essere, di regola, sostituiti che da duplicati dei titoli smarriti, emessi nelle debite forme e muniti di regolare quietanza dei creditori. In casi eccezionali, la direzione del tesoro può autorizzare il rimborso contro produzione, in luogo dei titoli smarriti, di dichiarazione conforme a quella di cui al comma precedente, a condizione che tali dichiarazioni siano seguite dalla quietanza delle parti e vidimate dal capo di ufficio da cui il contabile dipende. I titoli pagati, smarriti dopo prodotti in contabilità o in versamento, possono essere sostituiti da analoga attestazione a firma del controllore capo o del capo della delegazione: in essa, oltre le precise caratteristiche del titolo, deve essere certificata la data dell'avvenuto pagamento.
Art. 474. Nel caso di smarrimento di un ordine di spese di giustizia, prima del pagamento, l'autorità giudiziaria accertato il fatto e trascorso il termine di validità del titolo, ordina la emissione del duplicato con apposita deliberazione motivata. I titoli smarriti dopo il pagamento e prima della presentazione all'intendenza non sono rinnovabili. Quelli smarriti negli uffici direttivi o di riscontro vengono sostituiti agli effetti del rimborso con semplici certificati delle cancellerie giudiziarie. In caso di smarrimento di ordini di versamento di spese di giustizia, le intendenze, sotto la loro responsabilità, provvedono al rilascio di un duplicato. Capo XII Dei pagamenti di debito pubblico.
Art. 475. Le sezioni di tesoreria provinciale effettuano il pagamento delle rate di rendita e d'interessi di tutti i debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico, il rimborso dei capitali dei titoli estratti o scaduti e dei relativi premi e quegli altri pagamenti che possono essere ordinati dalla detta direzione generale. La tesoreria centrale esegue i pagamenti pei quali riceve speciale autorizzazione dalla direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la direzione generale del tesoro, esclusi i pagamenti al pubblico.
Art. 476. Il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti del debito pubblico è esercitato da un ufficio speciale, istituito presso la direzione generale del debito pubblico e dipendente dalla Corte dei conti.
Art. 477. Il pagamento delle rate di rendita e degli interessi, quello dei premi, nonché‚ il rimborso dei capitali, si eseguono dalle tesorerie sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento speciale del debito pubblico e per i buoni poliennali delle norme speciali da cui sono regolati.
Art. 478. Il pagamento delle rendite nominative dei vari consolidati, prestiti nazionali, debiti perpetui e debiti redimibili, amministrati dalla direzione generale del debito pubblico, viene effettuato a mezzo del ruolo mobile o a mezzo di ordini di pagamento. Il ruolo mobile è composto di tanti fogli quante sono le iscrizioni di rendita. Questi vengono trasmessi dalla predetta direzione generale alle tesorerie per il tramite del controllore centrale o delle delegazioni del tesoro, descritti in elenco per ordine di numero progressivo d'iscrizione. Le formule di ricevuta per le singole rate sono trasmesse prima delle relative scadenze. Per il pagamento degli interessi sulle rendite nominative non vincolate di usufrutto o di pagamento personale, la direzione generale del debito pubblico può rilasciare certificati muniti, in corrispondenza delle rate a scadenze, di un foglio di ricevute da staccarsi all'atto del pagamento. Il controllore capo e le delegazioni del tesoro, dopo le necessarie verifiche e dopo l'apposizione del bollo d'ufficio, passano le formule, previa annotazione nei propri registri, alle tesorerie le quali le assumono in carico e ne accusano ricevuta che viene rimessa alla direzione generale del debito pubblico col visto e pel tramite del controllore centrale o del capo della delegazione del tesoro. I buoni e gli altri ordinativi di pagamento riguardanti il debito pubblico sono trasmessi al controllore centrale od alle delegazioni del tesoro che, dopo averne preso nota nei propri registri, li passano alle tesorerie per il pagamento. Il pagamento delle rate d'interessi sui buoni del tesoro poliennali nominativi è effettuato sulla base delle contromatrici trasmesse alle tesorerie dalla direzione generale del debito pubblico e mediante distacco dei tagliandi dai relativi titoli.
Art. 479. I pagamenti di debito pubblico effettuati dalle tesorerie nel Regno e Colonie sotto imputati, al netto delle ritenute, direttamente al bilancio in base alle risultanze delle contabilità rese in conformità dell'art. 482. All'uopo la direzione generale del debito pubblico trasmette alla ragioneria centrale del ministero delle finanze una nota d'imputazione per capitolo, distintamente per competenza e per residui, comprendente le risultanze complessive delle predette contabilità. Detta nota è munita del visto dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, presso il debito pubblico, ed un esemplare di essa viene dall'ufficio medesimo trasmesso alla Corte dei conti. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria trasmettono alla direzione generale del debito pubblico, a mezzo della direzione generale del tesoro, le note riassuntive di cui agli artt. 603 e 604 del presente regolamento sulle quali la predetta direzione generale rilascia dichiarazione di concordanza dei risultati con quelli delle contabilità ricevute, senza pregiudizio degli effetti della successiva revisione delle contabilità stesse. Detta dichiarazione, munita del visto dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, serve come documento di scarico dei conti giudiziali dei suddetti tesorieri.
Art. 480. Le ritenute per imposta di ricchezza mobile e per tassa di negoziazione da effettuarsi sulle competenze da pagare ai portatori dei titoli di debito pubblico, sono versate complessivamente per scadenze al bilancio dell'entrata mediante ordinativi diretti alla cui emissione provvede la direzione generale del debito pubblico. Le altre ritenute che si accertano solo all'atto dell'effettivo pagamento vengono versate nel modo sopraindicato dopo la revisione delle contabilità da parte della direzione generale del debito pubblico. I residui passivi per i pagamenti di debito pubblico sono conservati in bilancio fino all'accertamento della prescrizione delle competenze dovute ai portatori dei titoli da effettuarsi dalla direzione generale del debito pubblico.
Art. 481. Le cedole al portatore estinte sono dagli agenti pagatori annullate mediante perforamento e con le altre modalità e cautele prescritte dalla direzione generale del debito pubblico per evitare nel modo più efficace che possano es- sere presentate una seconda volta al pagamento. Sulle formule di ricevuta, sulle ricevute staccate dai fogli annessi ai certificati nominativi che ne sono corredati, sui buoni, sugli ordinativi e sui titoli rimborsati, viene impresso con inchiostro indelebile un bollo a calendario portante la pei conti giudiziali non è “pagato” e la indicazione della città in cui ha luogo il pagamento. Tale bollo a calendario viene apposto, altresì, nel casellario dei certificati nominativi delle rendite non muniti del foglio di ricevuta. Presso gli agenti pagatori devono essere conservate, almeno per un quinquennio, le note o distinte con le quali vengono accompagnate le cedole ed i certificati sui quali sono da riscuotere rate di rendita.
Art. 482. Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente. I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi, distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico. Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente art. 479. I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di inviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità , fino alla comunicazione da parte della Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte del- la Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della L. 7 agosto 1985 n. 428.
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Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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